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Studi di settore – i chiarimenti dell’Agenzia

Accertamento induttivo in caso di irregolarità dei dati per gli studi di settore

La circolare chiarisce che l’accertamento induttivo per irregolarità in ambito di studi di settore sarà possibile solo:

• A partire dalle dichiarazioni sul periodo d’imposta 2010. Per i precedenti si applicherà il metodo analitico o analitico- presuntivo
• se il contribuente è effettivamente soggetto agli studi e non semplicemente tenuto alla presentazione del modello, come accade per taluni operatori economici
• se il reddito risultante dagli studi supera del 10% il reddito dichiarato
• la norma si applica su tutti i periodi di imposta accertabili alla data del controllo stesso
• nella motivazione dell’accertamento nei confronti di un soggetto congruo e coerente devono essere esposte le ragioni della rettifica.


Per quanto riguarda le nuove limitazioni all’accertamento analitico presuntivo si ricorda che è ridotto di un anno il termine di prescrizione e che la determinazione sintetica del reddito si applicherà solo qualora l’accertabile superi di almeno un terzo ( e non più di un quinto ) il reddito dichiarato.
Usufruiscono di questi vantaggi solo i contribuenti in linea con gli indicatori e potenzialmente accertabili , che non hanno quindi presentato richiesta di esclusione o inapplicabilità degli studi alla loro attività.

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 22/03/2012