La circolare chiarisce che l’accertamento induttivo per irregolarità in ambito di studi di settore sarà possibile solo:
• A partire dalle dichiarazioni sul periodo d’imposta 2010. Per i precedenti si applicherà il metodo analitico o analitico- presuntivo
• se il contribuente è effettivamente soggetto agli studi e non semplicemente tenuto alla presentazione del modello, come accade per taluni operatori economici
• se il reddito risultante dagli studi supera del 10% il reddito dichiarato
• la norma si applica su tutti i periodi di imposta accertabili alla data del controllo stesso
• nella motivazione dell’accertamento nei confronti di un soggetto congruo e coerente devono essere esposte le ragioni della rettifica.
Per quanto riguarda le nuove limitazioni all’accertamento analitico presuntivo si ricorda che è ridotto di un anno il termine di prescrizione e che la determinazione sintetica del reddito si applicherà solo qualora l’accertabile superi di almeno un terzo ( e non più di un quinto ) il reddito dichiarato.
Usufruiscono di questi vantaggi solo i contribuenti in linea con gli indicatori e potenzialmente accertabili , che non hanno quindi presentato richiesta di esclusione o inapplicabilità degli studi alla loro attività.