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Legge Comunitaria 2010 Novità in tema di momento impositivo dei servizi generici B2B e di applicazione del reverse charge

Modalità di applicazione del reverse charge

La Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010) ha anche modificato l’art. 17 comma 2 del DPR 633/1972, per quanto riguarda le modalità applicative del meccanismo del reverse charge in caso di servizi generici resi a operatori nazionali da parte di prestatori comunitari o extracomunitari.

Le regole applicabili fino al 16.3.2012


Come noto, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile prevede l’obbligo per il committente di rendersi debitore dell’imposta e di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa IVA, previa verifica che la controparte sia effettivamente un soggetto economico (in caso contrario l’operazione sarebbe fuori dal campo di applicazione del tributo per difetto del presupposto soggettivo e nessun adempimento sarebbe dovuto).

Il meccanismo dell’inversione contabile prevede l’obbligo di emissione dell’autofattura (in unico esemplare) con addebito dell’IVA italiana ovvero con indicazione della norma di esenzione o non imponibilità (Circ. n. 12/E del 12.3.2010 par. 3.1). Si ricorda che è prevista una deroga, con riferimento ai servizi esenti, in caso di esonero dagli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 22 comma 1 n. 6 del DPR 633/1972, come ad esempio per i servizi di finanziamento o di assicurazione (Circ. n. 37/E del 29.7.2011 par. 4.3).

L’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa con Circ. n. 12/E del 12.3.2010 par. 3.2, aveva ammesso la facoltà di procedere (in luogo dell’emissione di autofattura) all’integrazione delle fatture emesse dai prestatori di servizi (sia generici sia specifici) stabiliti in altro Stato membro, in maniera simile a quanto avviene per gli acquisti intracomunitari.

Le nuove regole applicabili dal 17.3.2012

L’art. 8 della L. 217/2011 (integrando il secondo comma dell’art. 17 del DPR 633/1972) ha reso obbligatoria (in luogo dell’emissione dell’autofattura) l’integrazione della fattura di acquisto, secondo le regole previste per gli acquisti intracomunitari, per i soli servizi generici (disciplinati dall’art. 7-ter) prestati da soggetti stabiliti in Stati membri della UE.

A seguito di tale modifica, gli adempimenti relativi al reverse charge risultano differenziati in base alla tipologia di servizio e al luogo di stabilimento del prestatore.

Per quanto riguarda i servizi generici resi da prestatori stabiliti in Paesi UE è dunque obbligatorio procedere all’integrazione della fattura d’acquisto, applicando, per quanto riguarda gli obblighi formali e la tempistica, le disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DL 331/1993 relative agli acquisti intracomunitari di beni.

In tal caso il committente deve pertanto:
• numerare progressivamente la fattura emessa dal prestatore, secondo l’ordine progressivo delle fatture emesse (ovvero, nel caso siano istituiti appositi registri sezionali per l'annotazione di dette operazioni, secondo la numerazione propria delle fatture che in tali registri sono annotate);
• integrare la fattura con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile (se espressi in valuta estera) e con l'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota propria dei servizi (o con l’eventuale titolo di non imponibilità o di esenzione);
• procedere alla doppia annotazione della fattura integrata, distintamente nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti (o in appositi registri sezionali) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al mese di ricevimento;
• emettere autofattura per regolarizzazione, in caso di mancata ricezione della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L’autofattura deve essere emessa entro il mese successivo, in unico esemplare, indicando anche il codice identificativo IVA attribuito al prestatore dallo Stato membro di appartenenza.

Tale ultimo aspetto risulta particolarmente delicato, in quanto il committente che non abbia ricevuto la fattura del prestatore comunitario entro il mese successivo a quello in cui si concretizza il momento impositivo, come sopra individuato (ultimazione del servizio, maturazione del corrispettivo periodico, pagamento o fine dell’anno solare), dovrà procedere alla regolarizzazione.

Per quanto riguarda invece i servizi specifici resi da prestatori comunitari, il committente ha facoltà di scegliere tra le seguenti alternative:
• emettere autofattura al momento di effettuazione dell’operazione;
• integrare la fattura ricevuta dal prestatore. La facoltà di integrazione della fattura è però subordinata alla effettiva disponibilità della stessa entro il momento impositivo determinato secondo le regole ordinarie di cui all’art. 6 del DPR 633/1972 (momento del pagamento), a nulla rilevando la data di ricezione della fattura estera (Circ. n. 37/E del 29.7.2011 par. 4.3).

Infine, con riferimento ai servizi resi da prestatori extracomunitari (sia specifici che generici) è necessario procedere all’emissione di autofattura


Aggiornata il: 26/03/2012