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Acconti 2012: i casi di ricalcolo

Immobili di interesse storico o artistico

In passato, il reddito derivante dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico era determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (c.d. “rendita figurativa”) “in ogni caso”, quindi anche se locati (art. 11, comma 2, della Legge n. 413/1991).
Il D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto fiscale”) ha modificato il trattamento fiscale di tali immobili con decorrenza dal periodo d’imposta 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), stabilendo che:

  • se l’immobile non è locato (utilizzato direttamente o a disposizione) il reddito da esso derivante è calcolato in base alla rendita catastale “effettiva” rivalutata del 5%, risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile, ridotta del 50% (e senza applicazione della maggiorazione di 1/3 prevista per gli immobili a disposizione);
  • se l’immobile è locato, il reddito da esso derivante è costituito dal maggiore importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastale effettiva dell’immobile rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso.
    Per calcolare correttamente l’ammontare degli acconti dovuti per il 2012, occorre assumere come imposta di riferimento (2011, metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni; è necessario, quindi, rideterminare l'acconto applicando la nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto legge.
    Di recente, la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 ha precisato che la differenza tra l’acconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni e l’acconto determinato in base alle nuove norme potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, in sede quindi di seconda rata di acconto, senza applicazione di sanzioni, ma comunque con applicazione degli interessi del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.


Aggiornata il: 18/06/2012