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Acconti 2012: i casi di ricalcolo

Società di comodo

La Manovra di Ferragosto 2011 ha introdotto due importanti novità per le società di comodo:

  • la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES, che quindi per tali società diventa del 38%;
  • l’estensione della condizione di “non operatività” anche alle società in “perdita fiscale sistematica”, le quali, anche se superano il test di operatività nel periodo d’imposta considerato, saranno assoggettate alla disciplina prevista per le non operative (al pari delle società che non hanno superato il test di operatività) a decorrere dal 4° periodo d’imposta successivo.

Le novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ma nella determinazione degli acconti 2012, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11.06.2012, seguito dalla Circolare n. 23/E del medesimo giorno, sono state individuate le fattispecie, al verificarsi delle quali la società in perdita sistematica non è considerata non operativa, senza necessità di presentare istanza di interpello disapplicativo. Le società che per le quali si verificano tali cause di disapplicazione automatica nel periodo 2008 – 2011 sono autorizzate a non ricalcolare gli acconti 2012.



Aggiornata il: 18/06/2012