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Acconti 2012: i casi di ricalcolo

Società cooperative

La Manovra di Ferragosto 2011 ha innalzato la quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative, anche se destinati a riserve indivisibili. La modifica ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In particolare:

  • per la generalità delle cooperative, la nuova percentuale di reddito imponibile applicabile all’utile netto di bilancio è pari al 40% (in luogo del 30%);
  • per le cooperative di consumo è pari al 65% (in luogo del 55%).

E’ divenuta, inoltre, tassabile la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (prima esclusi totalmente dalla tassazione).
Nella determinazione degli acconti IRES dovuti per il 2012, si assume, come imposta del periodo precedente (2011, metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole, quindi occorrerà rideterminare l’IRES 2011 in base alle nuove regole e assumere tale nuovo valore “virtuale” come base di riferimento per il calcolo degli acconti IRES 2012 con il metodo storico.



Aggiornata il: 18/06/2012