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La nuova detrazione del 50% per le ristrutturazioni immobiliari

I dubbi sui soggetti beneficiari e le categorie di immobili

Purtroppo per ora la sovrapposizione delle due normative diverse sul tema, pone molti dubbi sull’applicazione pratica delle agevolazioni in particolare perché i lavori per "opere finalizate al conseguimento di risparmi energetici"  erano gia rientrati come agevolabili al 36% , con la manovra Monti, ma manca ancora il relativo decreto attuativo. Sull'argomento infatti la relazione del governo nel Decreto sviluppo è molto sintetica:

a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione.
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari. La proposta prevede l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.
b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.
E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).

In ambito IRES la normativa per il bonus energetico  del 55% prevedeva l’asseverazione di un tecnico abilitato, la certificazione energetica e la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre , essendo rivolta solo agli utilizzatori degli immobili escludeva comunque gli immobili-merce ed era ammessa solo per i fabbricati ad uso strumentale delle imprese. 

 Non si sa ancora se per questa agevolazione verranno mantenute le norma specifiche o con i tipi di interventi e l’aliquota saranno assimilati anche gli adempimenti

Ancoram, per quanto riguarda i soggetti IRES beneficiari , mentre sono certamente escluse dal nuovo bonus al 50% le società di capitali, esistevano già alcuni documenti contrastanti dell’Agenzia sull’estensione dell'agevolazione ai soci di società di persone e alle imprese individuali,

 
E’ particolarmente urgente quindi oltre, alla pubblicazione del testo completo del Decreto sviluppo, l’ emanazione del decreto attuativo sulla messa a regime del 36% ( ART. 16 bis comma 10 del TUIRE) e definitivi chiarimenti dell’Agenzia in tema di soggetti IRES che facciano luce su una materia tanto intricata quanto fondamentale per l’auspicato sviluppo di uno dei settori trainanti dell’economia nazionale .



Aggiornata il: 22/06/2012