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Flessibilità in entrata: le nuove regole previste dalla Riforma del Lavoro

I nuovi contratti di apprendistato, associazioni in partecipazione, tirocinio

La riforma attribuisce massimo valore all’apprendistato, che diviene il “trampolino di lancio” verso la maturazione professionale della maggioranza dei lavoratori. Ecco le principali novità:

  •  durata minima del contratto di apprendistato fissata in 6 mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e le eccezioni previste nel D. Lgs. n. 167/2011;
  •  introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio (50%), con l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Per il primo triennio di applicazione della riforma, il rapporto in questione è fissato nella misura del 30%;
  •  innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2.
  • possibilità di portare il limite massimo a 5 anni per il settore dell'artigianato

 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

Sempre al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, viene stabilito un tetto massimo di 3 al numero di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, indipendentemente dal numero degli associanti, ad eccezione del caso in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°. In caso di violazione di tale tetto massimo, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

TIROCINI FORMATIVI

E’ previsto un accordo Stato- Regioni da stipulare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge per introdurre linee guida per un quadro normativo più razionale ed efficiente dei tirocini formativi, secondo i seguenti principi:

  •  revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
  •  previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
  •  individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative fino a € 6.000, in conformità alle disposizioni della legge n. 689/1981;
  •  previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di una indennità in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.


Aggiornata il: 28/06/2012