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Flessibilità in entrata: le nuove regole previste dalla Riforma del Lavoro

False partite IVA e lavoro a progetto

Al fine di contrastare il fenomeno delle false partite Iva che celano in realtà rapporti di lavoro subordinato, viene introdotta la presunzione secondo la quale le prestazioni di lavoro autonomo sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti requisiti:

  •  la collaborazione si protragga per un periodo di tempo superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare;
  •  il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare da tali prestazioni superi il 80% del totale dei suoi corrispettivi;
  •  il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente. Tale presunzione vale fino a prova contraria da parte del committente. La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma; per quelli in corso, si applicheranno decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

CONTRATTO A PROGETTO

Si cerca di evitare l’uso distorto del contratto a progetto che celi un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, si prevede:

• obbligo di una definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 c.c e funzionalità, collegato al risultato finale da raggiungere, e non può esserequndi identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso; la mancata individuazione del progetto determina la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato. Non è prevista la porva contraria. 

• eliminazione di qualsiasi riferimento al “programma di lavoro o fasi di esso”;

• limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, essere esercitato solo nelle ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;

• presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità;

Queste norme sul lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano comunque alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad Albi professionali né in caso di fatturato superiore a € 18.663,00 (1,25 volte il minimo contributivo dei lavoratori autonomi)



Aggiornata il: 28/06/2012