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Decreto sviluppo: l'IVA sulle cessioni e locazioni di fabbricati

Locazione e cessione fabbricati abitativi

Per quanto riguarda la locazione di fabbricati abitativi ricordiamo che il regime naturale è quello dell’esenzione, ma è possibile optare per l’imponibilità Iva:


• da parte delle imprese costruttrici degli immobili o da dalle imprese che hanno eseguito sugli immobili, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d), f) del DPR 380/2011 (Testo unico sull’edilizia);
• per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22/04/2008.

 
L’aliquota prevista, in caso di opzione, è del 10% ed è stato quindi aggiornato il n. 127-duodevicies alla Tabella A, Parte III, del D.p.r. 633/72.

Per quanto riguarda, invece, le cessioni di fabbricati abitativi, pur restando confermato il regime di esenzione Iva, è ora prevista l’imponibilità per le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che, anche tramite appalto, hanno eseguito interventi di recupero di cui all’art. 3, co. 1, lett. c), d), f) del D.p.r. 380/2011 anche oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento, a condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. In questo modo, quindi, le imprese che non riescono a cedere nei 5 anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, optando per l’imponibilità Iva potranno evitare l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini della realizzazione/ristrutturazione degli immobili.



Aggiornata il: 06/07/2012