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Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali alle Onlus nella legge 96/2012

Detrazioni IRES e IRPEF dal 2013

Ricordiamo che, com’è noto, mentre l’IRES grava sui redditi prodotti dalle società di capitali o cooperative (che sono persone giuridiche), dalle altre persone giuridiche (associazioni riconosciute e fondazioni), dalle associazioni non riconosciute e dai consorzi (art. 73 TUIR), l’IRPEF viene pagata dalle persone fisiche sui redditi da loro percepiti compresi quelli prodotti per mezzo delle società di persone (artt. 2, 5, 6 e 55 TUIR) o delle imprese individuali o del lavoro autonomo (artt. 6, 53 e 55 TUIR).


Da ciò deriva la conseguenza che le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate dagli imprenditori individuali, dai lavoratori autonomi e dai soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b del comma 3° dell’art. 5 del TUIR) alle ONLUS sono quelle previste per le persone fisiche (e quindi relative all’IRPEF) dalla lettera i – bis del comma 1° dell’art. 15 del TUIR, trattate nel primo capoverso di questo articolo, che, a partire dal 1° Gennaio 2013, sarà sostituita dal comma 1.1 sempre dell’art. 15 del TUIR introdotto dal  3° comma dell’art. 15 della Legge 96/2012.




Aggiornata il: 20/07/2012