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Sospensione feriale termini processuali solo dal 1° al 31 agosto

Sospensione feriale: termini processuali sospesi

La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini “amministrativi”. Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC).
Oggetto della sospensione feriale sono i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:
  • le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
  • le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari in tutti i gradi di giudizio, ma anche deposito di documenti e/o memorie illustrative, istanza di reclamo/mediazione);
  • i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
  • l’accertamento con adesione del contribuente;
  • la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
 


Aggiornata il: 27/07/2015