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Sospensione feriale termini processuali solo dal 1° al 31 agosto

Sospensione feriale e istanza di reclamo/mediazione

La sospensione feriale si applica anche all'istanza di reclamo/mediazione.
Al riguardo, si ricorda che, per gli atti dell’Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 di valore non superiore a € 20.000, il contribuente destinatario dell’atto, prima di presentare il ricorso in Commissione tributaria, deve presentare un’istanza di “reclamo ” entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso alla direzione provinciale o regionale delle Entrate che lo ha emesso, a pena di improcedibilità (e non più di inammissibilità, come modificato dalla Legge di Stabilità 2014) del ricorso stesso. L’istanza deve contenere la richiesta di annullamento dell’atto sulla base degli elementi che trovano posto nel ricorso e può contenere anche una proposta di mediazione.
Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno e se formulare una proposta di mediazione. Se l’accordo non viene raggiunto o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
 
Per gli atti notificati fino al 1° marzo 2014, l’istituto della sospensione feriale dei termini trovava applicazione solo nel computo dei termini per la presentazione dell’istanza, mentre la chiusura della procedura di reclamo/mediazione doveva comunque avvenire entro 90 giorni dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate aveva ricevuto l’istanza del contribuente. L’Amministrazione finanziaria, cioè, doveva dare comunque risposta di accoglimento o meno dell’istanza entro i 90 giorni da essa senza considerare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, secondo la Circolare n. 9/E/2012, par. 2.9, si trattava di una fase amministrativa e non processuale.
A seguito della Legge di Stabilità 2014, invece, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, la sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al termine di 90 gg dato all'Agenzia delle Entrate per la trattazione dell'istanza di reclamo/mediazione.
 
Si ricorda, per completezza, che, come già avveniva in precedenza, il termine per la proposizione dell’istanza di reclamo/mediazione è sospeso di ulteriori 90 giorni nel caso in cui venga presentata dal contribuente un’istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.


Aggiornata il: 27/07/2015