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Certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso le P. A.

La certificazione obbligatoria dei crediti delle imprese

La certificazione obbligatoria dei crediti della PA verso le imprese per fornitura di beni, servizi e appalti è regolamentata da due diversi decreti riguardanti il primo lo Stato e gli enti pubblici nazionali il secondo le Regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale  (decreto 12A06962 e 12A06963 del 25 maggio 2012). 

Non sono inclusi nell’ambito di applicazione della normativa le società partecipate e gli enti strumentali di questi soggetti. Non si applica la certificazione neppure ai crediti verso enti locali commissariati  o verso le Regioni sottoposte a piani di rieNtro dai deficit sanitari e relativi enti del SSN.

Tale certificazione consiste nel rilascio di un documento  da parte della  ente debitore pubblico    che  il credito è non prescritto , certo, liquido ed esigibile . Tale certificazione comporta la possibilità di cessione  del credito stesso a banche ed intermediari finanziari abilitati. 

 Le imprese dovranno presentare istanza di certificazione direttamente all’ente debitore, utilizzando il modello allegato ai decreti  alla quale le amministrazioni devono dare riscontro entro 60 giorni , ridotti a 30 giorni per regioni ed enti locali, sia in termini positivi che negativi  (ossia certificando l’esigibilità o l’insussistenza o inesigibilità anche parziale del credito) .  In caso di mancata risposta entro il termine  il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta che provvede  al rilascio della certificazione entro 50 giorni dalla sua nomina. Non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande che vanno indirizzate  direttamente all’amministrazione dell’ente debitore

E’ in fase di preparazione una piattaforma elettronica  per  eseguire la presentazione telematica dell’istanza e il rilascio della certificazione  che consentirà anche  la cessione dei crediti  grazie ad un sistema di  identificazione univoca dei soggetti coinvolti ma nel frattempo esiste una modalità  ordinaria di presentazione dell’istanza mediante consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ministero ha chiarito che la modalità elettronica sarà operativa nel mese di ottobre e ricorda che solo nel caso di istanze presentate attraverso questa  piattaforma sarà possibile avvalersi delle procedure semplificate di cessione del credito a terzi. 

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


Aggiornata il: 02/08/2012