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Proroga 770/2016 al 15.09.2016 vale anche per le ritenute del 2015

770/2016: la proroga al 15.09.2016 vale anche per il versamento delle ritenute 2015

Il 15 settembre è anche l’ultimo giorno per poter sanare tramite ravvedimento eventuali irregolarità nel versamento delle ritenute del 2015 applicando la sanzione ridotta del 3,75%, e procedere alla compilazione corretta del mod. 770/2016, prima del suo invio.

Pertanto, i sostituti d’imposta che non avessero versato in tutto o in parte le ritenute alla fonte operate nel periodo d’imposta 2015, potranno regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, versando:

  • le ritenute operate ma non versate;
  • la sanzione del 30% in misura ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75% dell’importo non versato, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (mod. 770) relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (in questo caso 2015). Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo “8906”;
  • gli interessi moratori al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Ricordiamo che il tasso è pari al 0,2% dall’1.1.2016, mentre dall’1.1.2015 al 31.12.2015 era pari allo 0,5%. Questi interessi dovranno essere versati cumulativamente al codice tributo riconducibile alla ritenuta omessa.Per calcolare gli interessi moratori dovuti, si applica la seguente formula: ritenute omesse × tasso × giorni di ritardo/365.

 



Aggiornata il: 19/08/2016