Ricordiamo che i soggetti che possono fruire del regime di IVA PER CASSA sono i seguenti:
- soggetti che operano in imprese arti o professioni con cessione di beni o servizi verso imprese
- che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a€ 2.000.000 nell'anno solare precedente
- che in caso di inizio attività prevedono di non superare tale limite
Sono esclusi coloro che già si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’Iva (regime "monofase" ex art. 74 PDR 633/1972) regime del margine per beni usati ex art. 36, DL 41/1995; regime per agenzia e viaggi ex art. 74/ter DPR 633/1972) né coloro che si avvalgono del meccanismo del reverse charge.
Resta valido invece quanto previsto dal D.l. 185/2008, ossia che in ogni caso l’Iva diviene esigibile da parte dell’amministrazione decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione anche in assenza di pagamento del corrispettivo. Tale limite temporale non si applica però se nel frattempo (cioè prima dello scadere dell’anno) il cessionario o il committente sia stato assoggetto a procedure concorsuali.