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Iva per cassa, le novità da ottobre 2012

Gli adempimenti del cliente che riceve fatture ad esigibilità differita

Diversamente da quanto prevedeva il precedente regime dell’Iva per cassa (D.l. 185/2008), un emendamento al Decreto 185/2012 in fase di conversione in legge ha stabilito che i cessionari e i committenti che ricevono la fattura da parte di un soggetto che ha aderito al regime di Iva per cassa, potranno detrarre l’Iva sull’acquisto non appena ricevono la fattura, indipendentemente dal pagamento. Il cessionario deve comunque provvedere alla numerazione della fattura ricevuta ed alla relativa annotazione nel registro IVA Acquisti

Il regime dell’Iva per cassa si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

È previsto inoltre a breve un provvedimento del Mef che dovrà stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione, e dovrà dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere infatti emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo (11 settembre 2012), entro quindi la metà di Ottobre 2012. Una volta che sarà entrato in vigore il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.



Aggiornata il: 19/09/2012