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Collaborazioni a progetto nel mirino del Ministero

I requisiti del contratto a progetto

Ricordiamo che la riforma del lavoro ha infatti introdotto modifiche all’art. 61 del dlgs 276/2003 e richiede che i rapporti di collaborazione coordinata a progetto siano riconducibili a "progetti specifici" determinati dal committente ma "gestiti autonomamente" dal collaboratore  con obiettivi che vanno descritti e non solamente indicati nel contratto di lavoro.

 Inoltre la norma richiede il collegamento ad un determinato risultato finale "obiettivamente verificabile". Il progetto  non deve ovviamente coincidere con l’oggetto sociale dell’azienda ma essere  straordinario rispetto alla gestione ordinaria  delle attività dell'azienda.

Le attività collegate al progetto devono essere  svolte in autonomia operativa e organizzativa anche se possono coincidere parzialmeente con quelle svolte da eventuali  lavoratori dipendenti all'interno della stessa impresa.

La presunzione di irregolarità del contratto ossia di un rapporto subordinato in luogo di una collaborazione  si applica anche  se attività di natura diversa vengano svolte con le medesime modalità dei dipendenti ad esempio con orario fisso.
 

Per questi motivi  ma a "titolo esemplificativo e non esaustivo", dice la circolare, e per favorire una valutazione omogenea da parte degli ispettori incaricati della vigilanza  vengono elencati i lavoratori con le mansioni citate sopra in quanto per loro risulta difficile

La circolare dedica alcuni paragrafi alle sanzioni e sottolinea che in caso di evidenti rapporti di collaborazione in cui vi sia l’assenza di un progetto o  anche di alcuni dei requisiti richiesti, essi devono essere riqualificati come rapporti di natura subordinata a tempo indeterminato. 



Aggiornata il: 12/12/2012