Per utilizzare sia il congedo di paternità obbligatorio che quello facoltativo è sufficiente fare richiesta scritta all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo sulla data richiesta o su quella presunta del parto.
Per il congedo di paternità facoltativo di un giorno va anche allegata una dichiarazione della madre in cui rinuncia ad un giorno del suo congedo di maternità e la comunicazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Se invece l’indennità di congedo paternità è pagata dall’Inps , nei casi sottoelencati, la domanda deve essere presentata per via telematica all’Inps (direttamente online se si possiede il PIN dispositivo INPS accedendo all’area servizi online; in alternativa chiamando il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa; in alternativa tramite patronato).
I lavoratori in favore dei quali l’Inps procede direttamente al pagamento delle indennità sono:
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i lavoratori agricoli (salvo quanto previsto nella circolare Inps n. 118 del 5 ottobre 2007),
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i lavoratori stagionali,
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i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari,
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i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni ,
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i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
L'INPS nel Messaggio 18 novembre 2010, n. 28997 ha precisato le eventualità e le modalità con cui interviene per il pagamento diretto, nei casi di inadempienza dei datori di lavoro , ad esempio per aziende cessate o in procedura concorsuale.
Il pagamento diretto viene effettuato dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda presentata dagli interessati: bonifico presso un ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale.
Nella
circolare n. 40 2013 l'Inps ha fornito le istruzioni dettagliate sulle modalità di domanda e di pagamento dell'indennità per il congedo di paternità.