La base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui il soggetto interessato risulta di comodo, il quale può essere costituita, a seconda dei casi:
- dal reddito minimo presunto (art.30, L.724/94) determinato al netto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti;
- ovvero dal reddito “ordinariamente” determinato (qualora quest’ultimo risulti superiore al reddito minimo presunto); solo in tal caso, secondo la CM 3/2013, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione Ires, il soggetto interessato può tener conto delle perdite concernenti i periodi d’imposta precedenti, ferme restando le modalità e i limiti al loro utilizzo individuati dall’articolo 84 del Tuir e dall’articolo 30, comma 3, della L. 724/94.