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Gli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento

I compiti dell’Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento

L’art. 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici (tendenzialmente tutti, ma il Decreto di attuazione ha limitato questa possibilità solo ad alcune, per quanto vaste, categorie) che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità (1° comma).
Essi devono iscriversi in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia che lo ha istituito col suo Decreto n° 202 del 2014 che disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione in esso, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento, come previsto dall’art. 1° del Decreto in attuazione del 2° e del 3° comma dell’articolo citato. Assieme alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro regolamento di procedura.
In particolare, gli organismi di mediazione costituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all’art. 22, comma 4°, lettera a), della Legge n° 328 del 2000 sono iscritti di diritto, previa soltanto la presentazione di una domanda, in questo registro (1° comma). Riteniamo che la norma citata voglia riferirsi sia agli organismi di mediazione per la conciliazione che agli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento che non svolgono anche la procedura di mediazione disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 2010 costituiti da questi ordini professionali e non direttamente a questi ultimi come dice, secondo noi erroneamente, la lettera della norma. Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui una Camera di Commercio costituisca un organismo che svolga solo le procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
 
Ai sensi del commi da 5° ad 8° dell’art. 15 della Legge 3/2012 l’organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, oltre a quanto previsto negli articoli da 6 a 14-terdecies della stessa legge, esaminati nei precedenti paragrafi, ha i seguenti compiti:
• assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore ed all’esecuzione dello stesso. Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore questo vale solo se il Giudice nomina come liquidatore l’organismo di composizione (possibilità che esamineremo tra poco);
• verificare, in tutte e tre le procedure paraconcorsuali che abbiamo esaminato, la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nella domanda di avvio della procedura e nei documenti ad essa allegati ed attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore o quello della liquidazione del patrimonio del debitore;
• effettuare le attività di pubblicità e le comunicazioni (a tutte le parti della procedura o ai soli creditori) disposte dal Giudice in tutti e tre i procedimenti che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti. Tali comunicazioni devono essere effettuate per mezzo della posta elettronica certificata (PEC) se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle Imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei liberi professionisti (c.d. INI–PEC, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed utilizzabile gratuitamente da chiunque) e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o raccomandata cartacea con avviso di ricevimento;
• quando il Giudice lo dispone ai sensi del 1° comma dell’art. 13 (per le procedure di accordo di composizione e di piano del debitore) o del 2° comma dell’art. 14-quinquies (per la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore) della Legge 3/2012, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore. L’attribuzione di questa funzione all’organismo può essere prevista dal debitore nella proposta di accordo di composizione o di piano del debitore da lui presentata al Tribunale, ai sensi del 1°comma dell’art. 7, in modo tale che il Giudice deve nominare un organismo di composizione come liquidatore, ma, riteniamo, non necessariamente quello indicato dal debitore. 


Aggiornata il: 04/03/2015