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Gli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento

Anche avvocati e commercialisti possono svolgere i compiti degli organismi di composizione

Il comma 9° dell’art. 15 dispone poi che i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge agli organismi di composizione in queste procedure possono essere svolti anche da un professionista (avvocato o commercialista) o da una società di professionisti che abbiano i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall’art. 28 del RD 267/1942 o da un notaio nominato dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato.(1)
I compensi per questi soggetti sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività relative alle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività relative alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.
Dal momento che questa riduzione del compenso è prevista da una norma di legge ordinaria, essa non può che prevalere su quella stabilita da eventuali norme regolamentari contrastanti, in questo caso il 1° comma dell’art. 14 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che prevede che il sistema di calcolo del compenso previsto da questo decreto si applichi anche ai professionisti ed alle società di professionisti di cui al comma 9° dell’art. 15 della Legge 3/2012 ed il 4° comma dell’art. 16 dello stesso decreto che prevede un intervallo tra il 15 ed il 40% per la riduzione dello stesso compenso (quindi una misura più favorevole per questi professionisti, ma meno favorevole per i debitori). Pertanto, le norme citate del D.M. 202/2014 sono illegittime per violazione di legge, precisamente dell’ultimo periodo del comma 9° dell’art. 15 della Legge 3/2012.
E’ ovvio che finché non ci saranno organismi di composizione abilitati o non ce ne saranno in numero sufficiente, le procedure previste dalla Legge 3/2012 funzioneranno grazie a questi professionisti nominati dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato.
 
Per lo svolgimento dei loro compiti gli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, “ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (in primo luogo l’archivio centrale informatizzato del Ministero dell’Economia contenente i dati delle persone fisiche che stipulano contratti di credito al consumo o che chiedono dilazioni o differimenti di pagamento), nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003” e del Codice di deontologia contenuto nella Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n° 8 del 2004. I dati personali in tal modo acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla conclusione o cessazione di essa. L’avvenuta distruzione dei dati deve essere comunicata entro quindici giorni al titolare di essi, cioè al debitore a cui si riferiscono, tramite lettera raccomandata cartacea con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (commi 10° e 11° dell’art. 15).
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(1) Segnaliamo che c’è anche il caso di un professionista di tipo diverso da quelli citati nel testo che può essere nominato curatore fallimentare come, per esempio, un ingegnere che, a norma della lettera c) dell’art. 28 della Legge Fallimentare abbia svolto funzioni di direzione, amministrazione e controllo in società per azioni, dando prova di possedere adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei suoi confronti una dichiarazione di fallimento. Ma questo è un caso assolutamente marginale nella pratica.
 


Aggiornata il: 04/03/2015