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Ritenute sui bonifici dall'estero:come e perché

I redditi esteri soggetti a ritenuta d'ingresso

Le somme soggette alla ritenuta d'ingresso dall'estero  da parte della banca sono i redditi di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del TUIR) e i redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR, ossia:
  •  importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
  •  compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
  •  tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
  •  plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67,comma 1, lettera b), del TUIR;
  •  plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in  materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
  •  redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR;
  •  redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR;
  •  redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR;
  •  plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
ricevuti  su conti correnti di persone fisiche, non imprese o lavoratori autonomi.
 
Tali prelievi effettuati dalla banca o altro intermediario finanziario , pari al 20%  della somma accreditata,  vengono accantonati  e versati all'Erario     Ai fini della dichiarazione dei redditi tali ritenute potranno essere scomputate per mezzo della certificazione rilasciata dalla banca.
Le somme indebitamente trattenute perché non relative al tipo di redditi citati sopra,  potranno eventualmente essere richieste in restituzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo sia all'istituto che all'amministrazione finanziaria con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se si potrà dimostrare che il prelievo non è legittimo.
 
 


Aggiornata il: 17/02/2014