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Modello EAS: presentazione entro il 31 marzo

Regime agevolato art. 30 c.1 DI 185/2008 e Modello EAS

Il regime di favore previsto dall'art. 30 comma 1 del D.l. 185/2008 prevede la non imponibilità (ai fini delle imposte dirette e Iva) dei corrispettivi, quote e contributi per gli enti e le associazioni che non hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che operano quindi senza finalità imprenditoriali.
L'obbligo d'invio del modello EAS in caso di variazioni dei dati intervenute nel 2013, interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal 29.11.2008 che intendano avvalersi di questi benefici ;
 Ne sono esclusi alcuni specifici enti quali:
  •  le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25.05.1995);
  •  le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991);
  •  le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
  •  le Onlus di cui al d.lgs. 460/1997.


Aggiornata il: 26/03/2014