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Modello EAS: presentazione entro il 31 marzo

Modello EAS: i casi in cui non va ripresentato

In generale il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
  
La presentazione di un “nuovo” mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:
  •  si è verificata esclusivamente una variazione nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” (costituita dai punti da 1 a 38): 
Punto 20 importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
Punto 21 importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi
Punto 23 ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente
Punto 24 numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso
Punto 30 importi delle erogazioni liberali ricevute
Punto 31 importi dei contributi pubblici ricevuti
Punto 33 numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi 
  •  sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:
 “Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale;
 “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente;
in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010).


Aggiornata il: 26/03/2014