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Modello EAS: presentazione entro il 31 marzo

Mancata presentazione Modello EAS

La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d. remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore - di non perdere i benefici, in caso di errori formali o di ritardi nell'invio di comunicazioni/attestazioni.
 
In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve:
  •  inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento);
  •  versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento);
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, successivo alla data dell'adempimento.
 
Nel caso specifico , se si omette l'invio entro il  31.03.2014, la violazione è sanabile entro il 30.09.2014.


Aggiornata il: 26/03/2014