La circolare INPS N. 170 2015 del 13 ottobre 2015 ha fornito precisazioni sulla cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio o occasionale per i percettori di:
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indennità di mobilità
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disoccupazione agricola
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cassa integrazione guadagni
che viene confermata, sempre nel limite di 3000 euro annui per il lavoratore.
Per quanto riguarda la NASPI, la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1. chiarisce che il limite è lo stesso , ma precisa anche che per i compensi in voucher tra 3000 e fino a 7.000 euro per anno civile " la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività".