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Bonus 100 euro: le regole 2022

Bonus 100 euro: adempimenti dei sostituti d'imposta e dei lavoratori

il trattamento integrativo, spiega l'Agenzia va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere  la richiesta  da parte dei lavoratori, direttamente nelle buste paga a partire dal gennaio 2022  e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza. 

 I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base: 

  1.  al reddito previsionale relativo all’anno in corso e
  2. alla “capienza” ed alla “incapienza”, come sopra descritte, relative all’anno in corso sulla base delle detrazioni a lui note (ex articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR) 

L’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore 

 I lavoratori sono tenuti a comunicare  redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento. 

OPZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DEL BONUS IRPEF

Il dipendente può richiedere al sostituto di non procedere all’erogazione del  Bonus IRPEF , ad esempio,  se  disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa ragionevolmente presumere di non avere diritto al trattamento integrativo in esame;

 in tal caso, il sostituto d’imposta può recuperare il Bonus IRPEF eventualmente già erogato,    nei periodi di paga successivi entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro. 

L’importo del trattamento integrativo va ndicato nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU)

Il recupero del relativo importo se  superiore a 60 euro va  effettuato in otto rate di pari ammontare 

ATTENZIONE, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta deve recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo. In caso di incapienza della retribuzioni l’ «importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo».

 I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo con le modalità già  chiarite con la circolare n. 29/E del 2020. 

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 22/02/2022