Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Bonus Irpef, ecco come i sostituti d'imposta potranno recuperarlo

Compilazione del modello F24

Per il recupero in compensazione, i sostituti dovranno indicare il credito erogato all'interno della sezione "Erario" del modello F24 con il codice tributo "1655" istituito con la Risoluzione n. 48/E/2014. Il codice tributo va esposto nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
 
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.
 
Gli importi a debito compensati potranno, invece, riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o anche alle altre sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015.
Nel caso in cui l'erogazione del bonus venga effettuata entro il 12 gennaio 2015, per il principio di cassa allargato, va considerata come avvenuta a dicembre 2014.
 
Se il sostituto d'imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative ad un dato mese, deve contemporaneamente erogare il bonus ad alcuni lavoratori (maturando, quindi, un credito verso l’erario) e recuperare il bonus in precedenza già erogato ad altri lavoratori (maturando, quindi, un debito verso l'erario), l'importo da indicare nel modello F24 con il codice tributo "1655" è dato dalla differenza tra i due ammontari:
  • se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza.
  • se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito.


Aggiornata il: 17/07/2014