Come stabilito dal Decreto MEF 10.07.2014, per ottenere il rimborso IVA prioritario deve essere rispettato il requisito di cui all’art. 30, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, cioè i contribuenti devono effettuare operazioni non imponibili (artt. 8 cessioni all’esportazione, 8-bis operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, e art. 9 servizi internazionali connessi agli scambi internazionali, D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
Inoltre, devono essere rispettati i requisiti indicati dall'art. 2 del D.M. 22.03.2007, che prevede che i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
- esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a € 10.000 in caso di richiesta rimborso annuale ed a € 3.000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.