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Srl, il capitale non incide piĆ¹ sull'organo di controllo

Obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle srl

Il decreto competitività ha abrogato la previsione di legge che collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del codice civile.
 
Ciò significa che la misura del capitale sociale non incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l.
 
La relazione illustrativa del decreto motiva tale cambiamento nella necessità di ridurre i costi per le piccole e medie imprese.
 
L'organo di controllo dunque resta obbligatorio nei seguenti casi:
  • superamento per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre parametri indicati all'art. 2436-bis del C.c:
    • almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
    • almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
    • almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
  • obbligo di redazione del bilancio consolidato;
  • controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Per un'applicazione corretta della norma, bisogna verificare nei singoli casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso prevede:
  • un generico riferimento all'art. 2477 del codice civile, allora l'obbligo di nomina non sussiste;
  • espressamente la nomina dell'organo di controllo quando il capitale è pari o superiore a quello minimo previsto per le S.p.A (ora pari a 50.000 Euro), allora la nomina resta obbligatoria, salvo che si provveda a modificare lo statuto.
 
 


Aggiornata il: 22/09/2014