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Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui é stato effettuato l'investimento, per cui:
  • per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 - 31.12.2014, il credito d'imposta è utilizzato:
    • dal 01.01.2016 per 1/3;
    • dal 01.01.2017 per 1/3;
    • dal 01.01.2018 per 1/3;
  • per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 - 30.06.2015, il credito d'imposta è utilizzato:
    • dal 01.01.2017 per 1/3;
    • dal 01.01.2018 per 1/3;
    • dal 01.01.2019 per 1/3.
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito é utilizzato, ma non é soggetto al limite annuale di € 250.000 previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 per i crediti d'imposta.
Inoltre, il credito d'imposta:
  • non rileva ai fini Irpef/Ires/Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
 
 


Aggiornata il: 24/09/2014