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Registro imprese: iscrizione immediata ma solo se c'è la PEC

Atti interessati dalla novità

Come prescritto dal comma 7-bis dell'art. 20 del D.L. n. 91/2014, gli atti interessati dalla novità sono gli atti pubblici o le scritture private autenticate. Secondo il MISE, il legislatore ha voluto riferirsi, oltre che agli atti notarili, anche a tutti gli atti provenienti da un’autorità pubblica, ad esempio le sentenze.
Si ritengono, invece, esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi (ad esempio, sono esclusi gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis, Legge n. 133/2008 che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l’ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario autorizzato).
Gli atti interessati, inoltre, possono riguardare l’avvio di tutte le attività ed in generale tutte le procedure di iscrizione al registro delle imprese basate su atti pubblici o scritture private autenticate, qualunque sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa (ad eccezione delle società per azioni).


Aggiornata il: 02/10/2014