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PEC: obbligatorio comunicarla entro il 31 ottobre

Accertatori e intermediari comunicano via PEC

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 97/2013, i reparti speciali della guardia di Finanza e l'unità speciale UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali) dell'Agenzia delle Entrate possono chiedere:
  • agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
  • ai soggetti indicati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007 (per esempio: banche e Poste italiane SpA, società di intermediazione immobiliare- SIM, società di gestione del risparmio- SGR, società di investimento a capitale variabile -SICAV, società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, società fiduciarie, promotori finanziari, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, notai e avvocati, revisori contabili, case da gioco, agenzie immobiliari ecc...) l'identità del titolare effettivo di specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.
Con il provvedimento dell'8 agosto 2014 l'Agenzia delle Entrate, congiuntamente con la Guardia di Finanza, ha stabilito le modalità e i termini che intermediari e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio devono osservare nello scambio di informazioni tra essi e gli organi accertatori.
In particolare è stato stabilito che le richieste e le risposte tra gli organi accertatori e i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono essere effettuate utilizzando il sistema PEC.
 
A tal fine gli intermediari, i professionisti e tutti i soggetti sottoposti alle regole antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC.
 
La comunicazione va effettuata telematicamente (con Entratel o Fisconline) entro il 31 ottobre 2014, utilizzando il tracciato telematico già predisposto per gli intermediari finanziari con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2005.
 
Gli intermediari possono utilizzare la casella PEC già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 3 del Dpr 600/73). Solo in questa fattispecie, e se non viene effettuata la comunicazione della PEC entro il 31 ottobre 2014, in automatico si intende confermata quella già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie.
 
Fino al 31.10.2014 le richieste e le relative risposte da parte dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari (elencati all'art. 11 commi 1, 2 del Dlgs 231/2007) sono effettuate esclusivamente in forma cartacea, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
 


Aggiornata il: 06/10/2014