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Dal 2015 il debutto del 730 precompilato dal Fisco

Come funziona la dichiarazione precompilata

A partire dal 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online la dichiarazione precompilata. Il contribuente potrà accettarla così com’è oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.
Il cittadino potrà accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, potrà delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
 
Il contribuente potrà in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
 
A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso iter dei controlli documentali. Tutte le altre attività, con cui l’Amministrazione finanziaria riscontra la correttezza degli obblighi dichiarativi, restano invariate.

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc) non saranno sottoposti al controllo documentale.
 
Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite Caf o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata.
In questo caso, inoltre, i controlli documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), presso i Caf o i professionisti abilitati senza più rivolgersi al cittadino.

Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai Caf o ai professionisti. Questi ultimi saranno tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.

Nei confronti dei contribuenti, tuttavia, resta ferma la possibilità di controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi che in alcuni casi sono richiesti per poter fruire delle detrazioni o deduzioni.
Se rilevano errori, i Caf o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa: in questo caso saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli interessi resteranno a carico del contribuente. In questa ipotesi il Caf o il professionista possono versare la sanzione entro il 10 novembre, avvalendosi così della riduzione a 1/8.
Fonte: Governo Italiano


Aggiornata il: 03/11/2014