Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Regime forfettario 2019 a confronto con le regole del 2018

Regime forfettario 2019: ecco come si calcola il reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Nella tabella sotto riportata si puo' individuare il codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell'imposta sostitutiva).

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

L'eventuale eccedenza dei contributi che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP.  

Così come previsto dalla disciplina in vigore prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, è prevista l’applicazione di un’aliquota ulteriormente agevolativa, stabilita nella misura del 5% e utilizzabile purché:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d'imposta spettanti, dall'eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, solo nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  • “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
  • “1792” per il saldo.

 

Fonte:


Aggiornata il: 04/01/2019