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Condomìni morosi: gestione del credito, privacy e profili penali

Privacy e reato di diffamazione

Per quanto riguarda, ancora, la possibilità di comunicare i dati dei condomini morosi ai terzi creditori, la riforma del 2012 ha accolto le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, più volte pronunciatosi circa la liceità di questa tipologia di comunicazione.

Il tema è stato peraltro oggetto di approfondimento da parte del Garante, nel Vademecum su "Il condominio e la privacy", pubblicato nell'ottobre del 2013 e dove molto chiaramente si spiega che, oltre alla possibilità di comunicare i dati ai terzi creditori che ne fanno richiesta, le "eventuali inadempienze possono essere comunicate dall'amministratore agli altri condomini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo". Parimenti sarà, inoltre, possibile farne oggetto di discussione nel corso dell'assemblea.

La violazione di queste indicazioni evidentemente potrà avere anche dei risvolti sotto il profilo penale. Se, infatti, il Garante per la privacy e il legislatore hanno ritenuto legittimo potere trasmettere i dati dei condomini morosi ai creditori e discutere le singole posizioni all'interno dell'assemblea, questo non autorizza però l'amministratore o gli altri condomini a dare più larga diffusione a questi dati, rivolgendosi a terzi non interessati alla questione o trattandoli al di fuori del contesto idoneo, che è appunto l'assemblea condominiale.

In tal senso si è orientata la Corte di Cassazione che in numerose sentenze (ex plurimis Corte di Cassazione nn. 4364/2014, 3076/2012, 13540/2008) ha ribadito che integra il reato di diffamazione ex art. 595 codice penale, l'affissione dei nominativi dei condomini morosi negli spazi condominiali comuni e di fatto accessibili ad un numero indeterminato di soggetti anche estranei al condominio stesso come, ad esempio, nella bacheca degli avvisi spesso presente nell'androne d'ingresso del condominio.

A maggior ragione, indipendentemente dalla veridicità dell'informazione, è diffamazione riferire verbalmente a terzi circa la morosità di un condomino, fuori dai casi sopra esposti (creditori e assemblea), come ancora una volta ribadito dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Corte di Cassazione, sezione quinta penale, n. 46498, 11/11/2014).

A dover fare attenzione, dunque, non è solo l'amministratore del condominio, ma anche tutti i condomini e i creditori messi a conoscenza delle informazioni relative alle posizioni di morosità.



Aggiornata il: 21/11/2014