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L'Imu sull'abitazione principale non si paga

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014,  l'IMU non è più dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle "di lusso".
Sono di lusso, e quindi restano assoggettate ad IMU, le unità immobiliari individuate dalle seguenti categorie catastali:
  • A/1, abitazione di tipo signorile;
  • A/8, abitazione in ville;
  • A/9, castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Ad esse si applica l'aliquota ridotta del 4‰, che il Comune ha la possibilità di aumentare o diminuire e la detrazione di € 200 (mentre non si applica più l'ulteriore detrazione per i figli dimoranti).
 
Si ricorda, inoltre, che l'Imu non si paga sulle pertinenze dell'abitazione principale (non di lusso) nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. Pertanto se ad esempio il sig. Rossi è proprietario di due garage accatastati C/6, su uno pagherà l'Imu anche se è pertinenza dell'abitazione principale.
 
Vi sono poi dei casi, alcuni previsti dalla legge altri che possono essere previsti con regolamento comunale, in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU. Ad esempio:
  • sono equiparati per legge ad abitazione principale:
    • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
    • casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale delle Forze armate, Forze di polizia, Coropo nazionale dei vigili del foco e carriera prefettizia;
  • possono essere equiparati con delibera comunale ad abitazione principale:
    • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
    • l'unità immobiliare concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che la utilizzano come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.


Aggiornata il: 27/11/2014