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Saldo Imu 2014 entro il 16 dicembre, proroga in vista per i terreni montani

L'Imu negli altri casi

L'Imu si applica anche:
  • alle aree edificabili;
  • ai terreni agricoli. Sono considerati terreni agricoli anche le aree fabbricabili possedute dal coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola ed utilizzate dallo stesso per l’attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento o attività agricole connesse.
I terreni che ricadono in aree montane o di collina (individuati nell'allegato alla Circolare n. 9 del 14.6.93) sono stati esentati finora dal pagamento dell'Imu. Tuttavia, è stata predisposta dal Ministero dell’Economia la bozza di un decreto che ridurrebbe drasticamente l'elenco dei comuni considerati montani: l'esenzione totale dall'Imu sarebbe riservata ai comuni con altitudine superiore a 600 metri sui livelli del mare, mentre quando l’altitudine è compresa fra i 281 e i 600 metri è prevista l'esenzione Imu solo per i terreni dei coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e degli imprenditori agricoli professionali. Secondo questa bozza l'Imu sarebbe da pagare in via provvisoria entro il 16 dicembre, versando in un'unica soluzione tutta l'imposta dovuta per l'anno, da conguagliare poi il prossimo anno sulla base di altri parametri. Il decreto è destinato ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. (Il decreto è stato reso disponibile sul sito internet del Mef il 1° dicembre 2014, si veda a tal proposito lo speciale del 2.12.2014 "Terreni agricoli montani: esenti sopra i 600 metri"). Si segnala inoltre che è allo studio del Governo una proroga del termine del versamento al 26 gennaio (si veda a tal proposito la rassegna stampa del 5.12.2014 "Imu terreni montani con probabile mini-proroga al 26 gennaio").
 
Sono esenti dall'Imu gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, e sportive, dirette all'esercizio del culto o della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana. Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale. Per usufruire dell'esenzione l'ente deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. Per gli anni 2012 e 2013 il termine è stato differito al 1° dicembre 2014 dal D.m. 23.09.2014.
 
Dal 2014 sono esenti dall'Imu gli immobili merce e i fabbricati rurali strumentali.


Aggiornata il: 27/11/2014