Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Vendita immobili: ai fini delle Imposte Dirette conta il “corrispettivo”

IL CASO

 
 La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata con sentenza n. 56/3/07 avente ad oggetto avviso di accertamento, ai fini i.r.p.e.g ed i.l.o.r, dell'anno di imposta 1997, emesso ai danni della X s.r.l. - in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettata l'impugnazione proposta dalla contribuente - riformava la sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso avverso l'atto impositivo. Il Giudice di appello - preso atto che l'Amministrazione Finanziaria aveva prestato acquiescenza alla pronuncia sfavorevole in punto di deducibilità di spese di manutenzione ordinaria - dichiarava la fondatezza di tutti gli ulteriori recuperi effettuati dall'Amministrazione finanziaria con l'atto impositivo.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale lucana:
  • in ordine alla rilevata differenza tra le rimanenze iniziali e quelle finali, rilevava che - mentre la Società aveva sostenuto che il dichiarato decremento delle "rimanenze finali dei terreni" era stato trasferito ad "opere in corso di lavorazione" a causa dell'avvenuta cantierizzazione di un progetto costruttivo su un terreno sito in Matera - di fatto, su tale terreno, erano stati sostenuti costi solo per sondaggi geognostici, non seguiti da acquisti di materiali e/o spese per prestazioni inerenti i terreni, per i quali, peraltro, non risultava presentato alcun progetto di esecuzione;
  • riteneva condivisibile il disconoscimento della sopravvenienza passiva (spese a titolo di risarcimento danni) in quanto non rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 66, comma 2 TUIR;
  •  in ordine ai ricavi non contabilizzati rilevava l'errore in cui era incorso il primo Giudice per avere basato il giudizio di congruità del prezzo di lire 2.229.000 al mq. ad un immobile al rustico mentre, di fatto, era risultato che i cespiti erano stati venduti allo stato "finito", completi di certificati di abitabilità, ed il cui valore, alla data del trasferimento, si aggirava intorno ai tremilioni/quattromilioni di lire al metro quadrato; -in ordine alle spese di rappresentanza riteneva che le stesse per tipologia (dolciumi, spumanti e panettoni) erano indeducibili, ai sensi dell'art. 75 TUIR, perché non era stata dimostrata la destinazione dei beni.
Avverso la sentenza X s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
In particolare con il terzo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato, in sostanza, il recupero a tassazione relativo ai presunti ricavi non contabilizzati.
Con il mezzo,  la ricorrente censura la sentenza impugnata, per tale capo, di insufficiente e contraddittoria motivazione per avere "esteso ad altre fattispecie (le cessioni degli immobili in Scanzano Ionico) argomentazioni difensive svolte con riguardo ad una diversa fattispecie (la cessione di immobili siti in Matera) così tra l'altro tenendo conto di dati risultanti dall'osservatorio immobiliare UTE riferibili ad una città (Matera) diversa da quella di ubicazione degli immobili stessi (Scanzano Ionico) ed abbiano dato per assodato elementi storici e fattuali (l'ubicazione nella zona centrale di Matera) assolutamente contraddetti dalle risultanze probatorie".
In subordine, la ricorrente deduce, comunque, l'errore di diritto commesso dalla C.T.R. lucana nell'avere ritenuto legittimo l'atto accertativo basato esclusivamente tra la discordanza tra valori dichiarati e valori di mercato, laddove ai fini dei tributi in discussione (IRPEG ed ILOR) non assume rilievo il valore venale del bene ma unicamente il prezzo di vendita pattuito...
 
 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 02/12/2014