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Dichiarazione d'intento 2015: novità per le importazioni

Le nuove regole per le dichiarazioni d'intento

Secondo le nuove regole introdotte con il decreto semplificazioni:
  • l'esportatore abituale:
    • deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
    • deve consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (l'obbligo di presentazione in dogana della copia della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta è stato eliminato con la nota dell'Agenzia delle Dogane del 20.05.2015, con decorrenza 25.05.2015). Con la nota del 20.05.2015 l'Agenzia delle Dogane ha dato il via libera alla possibilità (introdotta dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 38/E del 13.04.2015) di presentare in Dogana una dichiarazione d’intento relativa a più importazioni fino all’importo indicato al campo 2, “operazioni fino a concorrenza di euro” del mod. DI. Pertanto la dichiarazione d'intento potrà essere trasmessa alternativamente per:
      • ogni singola operazione specificandone l’importo;
      • più operazioni, fino all’importo indicato.
  • il fornitore:
    • emette fattura senza Iva, ma solo dopo aver:
      • ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
      • riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
    • riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima delle modifiche del decreto semplificazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento vengono comunicati due volte: dall'esportatore abituale e dal fornitore.
 


Aggiornata il: 27/05/2015