Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di:
- aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).