Il decreto del 28.11.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2014) ha introdotto un
nuovo criterio per l
'individuazione delle aree montane esenti Imu, basato sull'
altitudine del comune in cui è situato il terreno. Per individuare l'altitudine si deve fare riferimento all'elenco comuni italiani, disponibile sul sito internet dell'Istat, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)".
Vedi a tal proposito lo speciale del 2.12.2014 "Terreni agricoli montani: esenti Imu sopra i 600 metri"
Secondo le nuove regole sono esenti Imu:
- i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un altitudine di 601 metri e oltre;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti/Iap iscritti alla previdenza agricola ricadenti in comuni ubicati ad un altitudine compresa tra 281 e 600 metri;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, indipendentemente dall'altitudine.
In tutti gli altri casi l'Imu deve essere versata, e l'obbligo sussiste a partire dal 1° gennaio 2014. Il decreto del 28.11.2014 aveva stabilito che il versamento doveva avvenire in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.