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Rimborsi IVA, niente piĆ¹ garanzia fino a 15.000 euro

La garanzia per ottenere i rimborsi IVA tra vecchie e nuove regole

Finora, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
 
Ora, l'art. 13 del Decreto semplificazioni ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole. Più precisamente, viene previsto che:
  • per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;
  • per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:
    • se richiesti da "soggetti a rischio", è necessario prestare apposita garanzia;
    • se richiesti da soggetti considerati "non a rischio", l'erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:
      • rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
        • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
        • la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
        • l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
      • se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
      • sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
  
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA
Rimborsi Iva
≤ € 15.000
NO GARANZIA
Rimborsi Iva
> € 15.000
Richiesti da
soggetti
"a rischio"
GARANZIA
Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
 
 


Aggiornata il: 16/12/2014