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La comunicazione dei dati delle lettere d’intento dal 2015

Punto per punto la nuova procedura per la comunicazione delle lettere d'intento dal 1 gennaio 2015

Dl 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento cambia come segue:
 
1) l’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
 
2) L’esportatore consegna al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia;
 
3) Il fornitore potrà emettere fattura senza Iva solo se in possesso della predetta documentazione.
 
4) Il fornitore dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.
 
5) L’esportatore continuera’ ad annotare le dichiarazioni di intento nel registro tenuto a norma dell’art. 39 DPR 633/72
 
6) Il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.
 
 Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità :
 
- per tutti gli operatori, sul sito internet tramite una funzione a libero accesso sul sito www.agenziaentrate.gov.it inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica,sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
 
- Per gli intermediari o per i soggetti abilitati tramite il proprio cassetto fiscale da dove sarà possibile verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità è in corso di implementazione.
 
- Per quanto riguarda gli acquisti senza Iva dall’estero l’agenzia delle entrate entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni metterà a disposizione delle Dogane l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento da dove potranno essere acquisite le informazioni necessarie per l’espletamento degli adempimenti doganali. Il decreto sulle semplificazioni è entrato in vigore il 13 dicembre 2014 e quindi i 120 giorni scadranno il 12 aprile 2015.


Aggiornata il: 01/01/2015