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Imu terreni montani: proroga al 10 febbraio

Il versamento dell'Imu 2014

I nuovi criteri stabiliti per il 2015 si applicano con effetto retroattivo anche all'anno d'imposta 2014. In più, per il 2014, sono esentati anche quei terreni che erano esenti dall'Imu ai sensi del D.m. 28.11.2014 (che aveva stabilito i criteri di esenzione in base all'altitudine).
 
Per fornire il tempo necessario all'effettuazione dei conteggi, il decreto stabilisce che, in ogni caso, il termine di pagamento per l'Imu 2014 è posticipato al 10 febbraio 2015.
 
È importante quindi considerare che, in relazione al pagamento del 10 febbraio 2015, per l'Imu 2014, varranno alternativamente sia i criteri di esenzione fissati dal D.m. 28.11.2014, sia quelli stabiliti dal nuovo decreto legge. Questo comporterà un maggior numero di esenzioni rispetto ai prossimi anni.
 
Pertanto:
  • chi risultasse esente in base alle regole dell'altitudine (del D.M. 28.11.2014), è esente ai fini Imu 2014 anche se non dovesse risultare esente in base alla nuova classificazione del D.l. 4/2015;
  • chi risultasse non esente in base alle regole dell'altitudine (del D.M. 28.11.2014), ma esente in base alla classificazione del D.l. 4/2015, non pagherà l'Imu 2014 in scadenza il 10.02.2015.
 
 

Le regole di esenzione per il 2014 (scadenza 10.02.2015)

Regole dell'altitudine

 (dm 28.11.2014)

Nuove regole del d.l. 4/2015

Esenti ai fini della scadenza del 10.02.2015

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Aggiornata il: 26/01/2015