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Milleproroghe:le novità sul lavoro

Professione avvocato e Fondo Granzia PMI

2. Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
 
L'art. 2ter della L. 11/2015 modifica l'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma della professione forense, e differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione. Le nuove modalità di svolgimento entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2017 anziché dalla sessione 2015.
 
"Art. 2ter
1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
L’articolo 49 prevede un’applicazione graduale della nuova disciplina sull’esame di Stato, stabilendo che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti."
 
E' appena il caso di ricordare che l'articolo 46 della succitata legge ha previsto una nuova articolazione dell'esame di Stato per gli avvocati. Le prove scritte rimangono tre, ossia la redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile il primo e in materia regolata dal codice penale il secondo, ma da scegliere tra due questioni; inoltre la terza prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo, in materia pure scelta dal candidato.
La novità principale consiste nel fatto che le prove scritte dovranno essere svolte con il solo ausilio dei testi di legge senza codici commentati. La disposizione ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto (reclusione fino a tre anni); gli stessi candidati destinatari dei testi sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza; e va tenuto conto che nel caso di condanna disciplinare irrogata durante il periodo di pratica la pena va scontata anche una volta superato l'esame ed ottenuta l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Per la prova orale (la disciplina antecedente alla riforma del 2012 indicava 5 materie a scelta tra 12, di cui almeno una processuale), oltre alle materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) aumentano le materie tra cui scegliere le ulteriori due da portare all'orale (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario). Novità rilevante appare l'obbligo, per la commissione d'esame, di motivazione del voto assegnato alle prove scritte (osservazioni scritte, positive e negative, su specifici punti degli elaborati). Ad un regolamento del ministro della giustizia, sentito il CNF, è demandata la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato e della valutazione delle prove, sulla base di specifici parametri.

 
3. Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese
L’art. 3bis della L. 11/2015 sospende fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia della norma (comma 7 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015) che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese (Fondo di garanzia PMI).
 
 
"Art. 3bis
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 e' sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
 
Si ricorda che, sin dalla Legge di Stabilità per il 2014, il Fondo di garanzia per le PMI è inserito nel Sistema Nazionale di Garanzia, costituito ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica.
 
Il Sistema Nazionale comprende, oltre al Fondo di Garanzia per il PMI, una Sezione speciale di garanzia ‘Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione’, che viene istituita nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, e il Fondo di garanzia per la prima casa.
 
Si è anche disposto che il rafforzamento patrimoniale dei Confidi passi per l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI e che una somma sia destinata alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei Confidi, anche quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia.
 
 
 


Aggiornata il: 05/03/2015