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Registro organismi di composizione crisi da sovraindebitamento

Come si articola il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento

Il registro è così articolato (comma 3°):

Sezione A:

  • organismi iscritti di diritto nel registro , cioè gli organismi di conciliazione (mediazione) costituiti dai seguenti enti, anche associati tra loro: le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, i Segretariati sociali per l'informazione e la consulenza ai singoli e ai nuclei familiari sui servizi sociali di cui all'art. 22, comma 4°, lettera a ), della Legge n° 328 del 2000 costituiti dalle Regioni negli ambiti territoriali da esse definiti per la gestione del sistema dei servizi sociali a rete (art. 4, comma 2° del Decreto Ministeriale);
  • elenco dei gestori delle crisi da sovra indebitamento che operano per questi organismi, cioè delle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento (vale a dire dell'accordo di composizione di questa crisi o del piano del consumatore) o di liquidazione del patrimonio del debitore;

Sezione B:

  • altri organismi iscritti a domanda , vale a dire quelli costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle Università pubbliche (art. 4, comma 1°, del Decreto Ministeriale);
  • elenco dei gestori delle crisi da sovra indebitamento che operano per questi organismi.

Il responsabile del registro cura il continuo aggiornamento dei dati in esso contenuti e può prevedere integrazioni delle annotazioni in conformità delle disposizioni del D.M. 202/2014. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che permettono l'elaborazione statistica dei dati e l'attività ispettiva. L'elenco degli organismi e dei gestori delle crisi sono pubblici (commi 4°, 5° e 6° dell'art. 2).

Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla Sezione B del registro deve verificare l'esistenza dei seguenti requisiti:

  • che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al 1° comma dell'art. 4, quindi come un ufficio interno e non come un ente giuridicamente distinto o una società controllata;
  • l'esistenza di un referente dell'organismo a cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza . Questo referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento di procedura dell'organismo, conferisce gli incarichi ai gestori delle crisi da sovra indebitamento ed indirizza e coordina l'attività dell'organismo ;
  • il rilascio di una polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad un milione di Euro per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti ai terzi dall'attività dell'organismo, cioè dallo svolgimento dei procedimenti di gestione delle crisi da sovra indebitamento. Facciamo notare che il massimale della polizza è piuttosto basso (per esempio, quello per la responsabilità civile auto è di sei milioni di Euro);
  • il numero dei gestori delle crisi, non inferiore a cinque , che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere tale funzione in via esclusiva per l'organismo . Da questa norma si deduce che vi possono essere gestori delle crisi che operano per più di un organismo;
  • la conformità del regolamento di procedura dell'organismo alle norme del D.M. 202/2014. Oltre alle modalità di svolgimento delle attività dell'organismo nelle tre procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento, il regolamento deve, secondo noi, determinare i criteri di assegnazione degli incarichi ai gestori delle crisi e la procedura per la determinazione del compenso (e dei rimborsi spese) dell'organismo e per la formazione del relativo preventivo da comunicare al debitore - cliente. Questo regolamento è cosa diversa dal regolamento di autodisciplina di cui al 5° comma dell'art. 10 del Decreto (che sarà trattato nel quarto speciale);
  • la sede dell'organismo, riteniamo nel senso di indirizzo della stessa e di destinazione d'uso dei locali idonea allo scopo (art. 4, 3° comma).

Nel caso di iscrizione di organismi di cui alla Sezione A, cioè di organismi iscritti di diritto, il responsabile della tenuta del registro deve verificare solo i requisiti di cui alle lettere b ), c ) ed e ) dell'elenco precedente (comma 4°).



Aggiornata il: 09/03/2015