Per il principio contabile Oic 29 la correzione degli errori si effettua rettificando la voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso, alla voce “proventi ed oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti” (E20 e E21).
Se si cambiano i principi contabili (art. 110 c. 6 Tuir): e’ obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambiamento totale (o parziale) dei criteri di valutazione, cioè delle regole di valutazione seguite per la formazione del bilancio d’esercizio; a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la comunicazione avviene direttamente in dichiarazione (Unico SC 2014 RS 144; Unico SP 2014 RS 120);
Per l
'errore nella contabilizzazione di un costo o di un ricavo nel corretto esercizio di competenza, oggi e’ possibile il recupero del componente non correttamente contabilizzato in un successivo esercizio (
Circolare 31/E/2013: Unico 2014 – RF - Codici specifici per le variazioni fiscali - RS - Prospetto «Errori contabili»; IRAP 2014 – IC – Codici specifici per le variazioni fiscali - Sezione XIII – «Errori contabili».
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