Il principio contabile Oic 31 rispetto al precedente principio 19 che sostituisce è intervenuto principalmente sui seguenti temi :
- ha chiarito che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
- ha eliminato l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo;
- ha introdotto nuove disposizioni in merito:
1) alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti;
2) alla rilevazione dei fondi recupero ambientale;
3) all’utilizzo dei fondi e al trattamento dei fondi eccedenti;
4) ha aggiornato le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR per tener conto delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006.