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Beni in c/visione: riepilogo delle regole

Dove annotare i beni in conto visione per vincere la presunzione di cessione

Ai fini Iva, la vendita con riserva di gradimento, così come la vendita a prova, essendo una cessione ad effetto traslativo sospeso, si considera effettuata nel momento in cui si produce il passaggio di proprietà.
Tuttavia per i beni mobili l’operazione si considera in ogni caso effettuata al compimento dell’anno dal momento della consegna o spedizione dei beni (art. 6 Dpr 633/72).
Per questo motivo raccomandiamo sempre di seguire con attenzione le vicende dei beni in c/visione allo scopo di non superare l’anno.
Per vincere poi la presunzione di cessione, l’art. 1 c. 5 Dpr. 441/1997 prevede che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, alternativamente:
o dal DDT, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
o da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in un apposito registro Iva, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
o dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile, ovvero da atto registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento.
 
 
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Aggiornata il: 24/03/2015